DDL 3076 Protezione Civile: tutela penale dei volontari

DDL 3076 Protezione Civile: tutela penale dei volontari, responsabilità, formazione e sicurezza. Una riflessione sul futuro del volontariato e le sue sfide.

10/29/20268 min read

Una riflessione personale tra responsabilità, formazione, organizzazione e sicurezza operativa.

L'approvazione definitiva, il 21 ottobre 2026, del disegno di legge C. 3076, recante disposizioni in materia di protezione civile, introduce un tema sul quale ritengo opportuno soffermarmi: la tutela penale dei volontari impegnati nelle attività di protezione civile.

Si tratta di un intervento normativo che merita attenzione, soprattutto perché riguarda persone che mettono volontariamente a disposizione tempo, energie e competenze per contribuire alla sicurezza delle comunità.

La questione che mi sono posto, tuttavia, non riguarda soltanto il contenuto della nuova disciplina.

La domanda dalla quale nasce questa riflessione è un'altra:

Perché si è avvertita la necessità di introdurre una specifica tutela penale per i volontari di Protezione Civile?

È una domanda che apre ulteriori interrogativi sulla preparazione degli operatori, sull'organizzazione delle attività, sull'attribuzione dei compiti e sulle responsabilità di chi dispone l'impiego dei volontari.

Una riflessione personale, non un giudizio sulla legge

Prima di entrare nel merito, ritengo necessario chiarire il significato di questo intervento.

Non intendo esprimere un giudizio definitivo sulla bontà o sull'efficacia della nuova disciplina, né sostenere che una maggiore tutela penale sia, di per sé, una scelta sbagliata. Al contrario, riconosco che l'attività di protezione civile può svolgersi in condizioni particolarmente complesse, nelle quali le decisioni devono essere assunte rapidamente, con informazioni talvolta incomplete e in presenza di rischi concreti. Ritengo però che una modifica normativa di questa portata debba rappresentare anche un'occasione per interrogarsi sul funzionamento complessivo del sistema. Le considerazioni che seguono costituiscono una riflessione strettamente personale, maturata attraverso l'esperienza nel settore della protezione civile e della formazione.

Perché si è resa necessaria una disciplina specifica?

Il volontariato di protezione civile rappresenta una componente essenziale del Servizio Nazionale. Ogni giorno migliaia di persone partecipano ad attività di prevenzione, assistenza alla popolazione, esercitazione, formazione e gestione delle emergenze. L'impegno volontario, tuttavia, non elimina automaticamente le responsabilità connesse alle attività svolte. Un volontario può trovarsi a operare in contesti nei quali una decisione, un comportamento o un'omissione possono produrre conseguenze anche gravi. Da qui nasce un primo interrogativo.

La nuova tutela penale risponde principalmente alla necessità di proteggere chi opera in condizioni eccezionali oppure evidenzia anche criticità organizzative che il sistema deve affrontare?

È importante comprendere se il legislatore abbia inteso soprattutto riconoscere le difficoltà proprie degli interventi emergenziali o se la disciplina sia anche una risposta alle incertezze che possono sorgere nell'attribuzione delle responsabilità. Le due esigenze possono naturalmente coesistere. Ma comprenderne il rapporto è fondamentale per valutare quali ulteriori interventi siano necessari.

Cosa introduce il DDL C. 3076?

Tra le disposizioni del provvedimento, particolare attenzione merita l'articolo 6, che interviene sul decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Codice della protezione civile, introducendo una disciplina specifica relativa alla responsabilità penale dei volontari. Il punto centrale è la previsione di un regime che, nei casi e nei limiti stabiliti dalla norma, collega la punibilità per determinati fatti colposi alla presenza della colpa grave. Nella valutazione della condotta assumono rilievo anche le condizioni concrete nelle quali il volontario si è trovato a operare, insieme alle indicazioni operative e alle buone pratiche pertinenti. Si tratta di una distinzione importante. Non significa che il volontario sia sottratto a qualsiasi responsabilità, né che l'appartenenza a un'organizzazione di protezione civile costituisca automaticamente una garanzia di impunità. Significa piuttosto che la valutazione della responsabilità deve tenere conto delle particolarità dell'attività svolta, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina. Resta quindi essenziale comprendere come questi criteri saranno interpretati e applicati nei singoli casi.

Colpa grave: come verrà valutata concretamente?

Il riferimento alla colpa grave apre una questione particolarmente delicata. In un'attività operativa, soprattutto durante un'emergenza, non tutte le situazioni sono prevedibili e non tutte le decisioni possono essere assunte nelle condizioni ideali. Un intervento può svolgersi di notte, in condizioni meteorologiche avverse, con risorse limitate, comunicazioni difficili o informazioni non ancora complete. Sono elementi che possono incidere significativamente sulle scelte degli operatori. Ma emerge una domanda ulteriore:

Come distinguere un errore commesso in condizioni operative particolarmente difficili da una condotta caratterizzata da una grave carenza di preparazione, prudenza o rispetto delle procedure?

La risposta non può essere affidata esclusivamente alla valutazione dell'evento dopo che si è verificato. Occorre considerare anche ciò che è avvenuto prima: la formazione ricevuta, le competenze possedute, le istruzioni impartite, l'organizzazione dell'intervento e l'adeguatezza dei compiti assegnati. È proprio su questi aspetti che ritengo necessario concentrare una parte importante della riflessione.

Il volontario è realmente preparato per l'attività che svolge?

La formazione rappresenta uno degli elementi fondamentali del sistema di protezione civile. Ma parlare genericamente di formazione non è sufficiente. Esistono attività che richiedono conoscenze di base e altre che presuppongono competenze specialistiche, addestramento pratico, aggiornamento periodico e capacità di operare all'interno di una squadra. Pensiamo, ad esempio, agli interventi antincendio boschivo, alle attività in scenari idrogeologici, all'utilizzo di attrezzature particolari o alla gestione di strutture operative complesse. In questi contesti non basta la disponibilità personale. Occorre possedere competenze coerenti con il compito assegnato. Da qui nasce una domanda che considero centrale:

Prima di impiegare un volontario in una determinata attività, siamo sempre in grado di verificare che possieda una preparazione adeguata?

E ancora: la formazione viene realmente verificata oppure ci si limita, in alcuni casi, a constatare la partecipazione a un corso? La differenza non è secondaria. Partecipare a un'attività formativa non equivale necessariamente ad aver acquisito tutte le competenze necessarie per affrontare uno specifico scenario operativo.

Chi decide l'impiego del volontario e con quali responsabilità?

Un volontario, nella maggior parte dei casi, non decide autonomamente dove e come intervenire. Opera all'interno di un'organizzazione, riceve indicazioni, viene inserito in una squadra e svolge compiti definiti nell'ambito di una struttura di coordinamento. Questo aspetto merita particolare attenzione. Quando un volontario viene impiegato in un'attività per la quale non possiede un'adeguata preparazione, la questione non riguarda esclusivamente la sua condotta individuale. Occorre interrogarsi anche sul processo che ha portato alla sua assegnazione.

Chi ha verificato le sue competenze? Chi ha disposto l'impiego? Chi ha valutato i rischi dell'attività? Quali indicazioni operative sono state fornite?

Sono domande che coinvolgono, secondo i rispettivi ruoli e le concrete attribuzioni, l'organizzazione di appartenenza, i responsabili operativi e i soggetti incaricati del coordinamento. Non significa attribuire automaticamente responsabilità a presidenti, coordinatori o capisquadra. Significa riconoscere che la sicurezza operativa e la corretta attribuzione dei compiti dipendono anche dalle scelte organizzative. La tutela del volontario non può quindi essere considerata separatamente dalla qualità dell'organizzazione nella quale opera.

Formazione documentata e competenze effettive: quale differenza?

Un altro aspetto riguarda la tracciabilità dei percorsi formativi. Registri delle presenze, attestati, verifiche di apprendimento e aggiornamenti periodici costituiscono strumenti importanti per documentare il percorso di un volontario. Tuttavia, la documentazione deve corrispondere a una preparazione effettiva. Un attestato, da solo, non garantisce che una persona sia in grado di affrontare qualsiasi situazione operativa. Occorre distinguere tra formazione teorica, esercitazione pratica, addestramento e mantenimento delle competenze nel tempo. Questo richiede una programmazione formativa strutturata e coerente con le attività effettivamente svolte dalle organizzazioni. La domanda, allora, diventa:

Il sistema formativo è sufficientemente uniforme da garantire livelli di preparazione riconoscibili e verificabili, pur nel rispetto delle differenti realtà territoriali e organizzative?

Non si tratta di mettere in discussione l'impegno delle associazioni che investono nella formazione. Si tratta di comprendere come rendere sempre più solido il rapporto tra preparazione, competenze e impiego operativo.

La tutela legale: cosa accade quando si apre un procedimento?

La nuova disciplina della responsabilità penale non esaurisce tutte le questioni relative alla tutela del volontario. Occorre infatti distinguere tra la valutazione finale della responsabilità e le conseguenze che possono derivare dall'apertura di un procedimento penale. Anche quando una persona non viene successivamente ritenuta responsabile, il coinvolgimento in un procedimento può comportare difficoltà personali, spese legali e conseguenze sulla vita familiare e lavorativa. Questo apre un ulteriore interrogativo.

Il volontario dispone sempre di un supporto adeguato quando viene coinvolto in un procedimento per fatti connessi alle attività svolte?

E soprattutto, conosce preventivamente le forme di assistenza e le coperture eventualmente previste dalla propria organizzazione? Sono aspetti che meritano attenzione indipendentemente dal contenuto della nuova disciplina penale. La tutela giuridica e l'assistenza legale non coincidono necessariamente: una norma che modifica i criteri di responsabilità non garantisce, di per sé, il pagamento delle spese di difesa. Anche questa distinzione dovrebbe essere chiara a chi sceglie di prestare servizio.

La tutela del volontario comincia prima dell'emergenza?

Arriviamo così a quella che considero la questione più importante. Una disciplina penale può contribuire a riconoscere le difficoltà nelle quali operano i volontari e a definire meglio i criteri di valutazione delle loro condotte. Ma la protezione del volontario dovrebbe iniziare molto prima di un eventuale procedimento giudiziario. Dovrebbe iniziare dalla formazione, dall'addestramento, dall'informazione sui rischi, dalla disponibilità di attrezzature adeguate e dalla chiarezza delle procedure operative. Dovrebbe proseguire attraverso un'organizzazione capace di assegnare compiti coerenti con le competenze, garantire un coordinamento efficace e verificare il mantenimento dei requisiti necessari. In altre parole, la tutela non dovrebbe intervenire soltanto quando qualcosa è andato storto, ma dovrebbe essere costruita attraverso tutte le attività che precedono l'intervento. Questo non rende superflua una disciplina specifica della responsabilità penale. Permette però di collocarla all'interno di un sistema più ampio di prevenzione, preparazione e sicurezza.

Conclusioni: quale futuro per il volontariato di Protezione Civile?

L'approvazione del DDL C. 3076 rappresenta un'occasione per approfondire il rapporto tra volontariato, responsabilità e organizzazione del sistema di protezione civile. Non ritengo corretto ridurre il confronto a una semplice contrapposizione tra chi sostiene la nuova tutela penale e chi manifesta dubbi sulla sua applicazione. La questione è più articolata. Da un lato, occorre riconoscere che il volontario può essere chiamato a operare in condizioni difficili e che la valutazione della sua condotta deve tener conto del contesto reale. Dall'altro, è necessario continuare a investire nella formazione, nella verifica delle competenze, nella chiarezza delle responsabilità organizzative e nella sicurezza degli interventi. Ma, arrivato a questo punto della riflessione, sento il bisogno di pormi un'altra domanda, forse ancora più importante.

Stiamo rischiando di perdere il significato stesso della parola volontariato?

Il volontario di Protezione Civile è, prima di tutto, un cittadino o una cittadina che sceglie liberamente di mettere parte del proprio tempo, delle proprie capacità e delle proprie energie al servizio della comunità. Non nasce necessariamente come un professionista dell'emergenza. È una persona che decide di esserci, di partecipare, di formarsi e di contribuire, secondo le proprie possibilità, alla sicurezza collettiva. Oggi, però, il sistema nel quale opera è diventato sempre più complesso. Crescono le procedure, gli adempimenti, i requisiti formativi, le responsabilità e le aspettative nei confronti di chi presta servizio. Molte di queste esigenze sono necessarie e rispondono a un principio fondamentale: nessuno dovrebbe essere esposto a rischi senza un'adeguata preparazione.

Ma fino a che punto possiamo aumentare gli obblighi e le responsabilità senza rischiare di scoraggiare proprio quei cittadini che desiderano avvicinarsi al volontariato?

Non rischiamo, progressivamente, di trasformare una scelta di partecipazione civica in un impegno così complesso da diventare difficilmente sostenibile per chi ha già un lavoro, una famiglia e una propria vita personale? E soprattutto, non rischiamo di perdere quella disponibilità spontanea, quel senso di appartenenza e quella solidarietà che hanno rappresentato, per decenni, la forza del volontariato di Protezione Civile? Non credo che la soluzione sia ridurre la formazione o rinunciare alle regole di sicurezza. Al contrario, ritengo che occorra costruire percorsi formativi accessibili, proporzionati alle attività svolte e capaci di accompagnare gradualmente ogni persona verso livelli crescenti di competenza. Non tutti i volontari devono necessariamente svolgere attività specialistiche. Il sistema ha bisogno anche di persone impegnate nell'assistenza alla popolazione, nella logistica, nella comunicazione, nella prevenzione e nelle tante attività di supporto che rendono possibile un intervento. La vera sfida, a mio avviso, è garantire professionalità nell'organizzazione senza pretendere che ogni volontario diventi un professionista. La domanda iniziale, quindi, rimane aperta:

Perché si è resa necessaria una tutela penale specifica per i volontari di Protezione Civile?

Ma oggi sento di doverne aggiungere un'altra:

Nel tentativo di tutelare sempre di più il volontario, stiamo facendo abbastanza per tutelare anche il volontariato?

Credo che questa sia una riflessione che debba coinvolgere volontari, organizzazioni e istituzioni. Perché proteggere chi sceglie di aiutare significa certamente garantire formazione, sicurezza e responsabilità chiare, ma significa anche non rendere quella scelta inutilmente difficile.

La tutela penale può intervenire dopo un fatto. La formazione, l'organizzazione e la prevenzione devono intervenire prima. Ma la salvaguardia del volontariato deve accompagnare entrambe.

Perché, prima ancora di essere un operatore formato, il volontario è un cittadino che ha scelto di esserci. E non possiamo permetterci di perdere questa disponibilità.

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Giuseppe Muscatello
Disaster Manager – UNI 11656:2016